Il settore delle costruzioni in Italia affronta una nuova sfida: la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.
A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili nel settore edile dovranno essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza.
Norme di riferimento
Il nuovo obbligo è stato introdotto dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 che ha modificato gli articoli 27, 90 e 157 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – TUSL).Le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024, che reca le disposizioni relative a:
- modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- contenuti informativi della patente;
- presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- criteri di attribuzione dei crediti;
- sospensione dell’incremento dei crediti;
- modalità di recupero dei crediti decurtati.
Soggetti interessati Il sistema di qualificazione riguarda principalmente a due categorie:
- imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili;
- lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Non sono tenuti al possesso della patente a crediti:Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti al possesso della patente a crediti:
- le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, etc.).
OBBLIGO DI COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI
Il committente o il responsabile dei lavori (non l’impresa stessa) sono obbligati alla verifica del possesso della patente. La mancata verifica comporta delle sanzioni amministrative.
ENTRATA IN VIGORE: scadenze e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo dal 1° ottobre 2024 al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata mediante PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ed ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere solamente con l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale.
1° novembre 2024 Obbligo di richiesta tramite portale della patente in formato digitale.