Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale viene nominato quando i lavoratori o le rappresentanze sindacali delle imprese non eleggono un proprio RLS interno.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.
Quando i lavoratori non eleggono il loro rappresentante di cui all’art 47, il datore di lavoro deve rivolgersi al TESEF che, in qualità di Organismo Paritetico del Settore Edile, provvederà a comunicare all’impresa, l’RLST assegnato.
Ogni figura di RLST è previsto che svolga, in un ambito territoriale provinciale di competenza, quelle funzioni e mansioni che avrebbe dovuto svolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS Aziendale), contenute nell’art.47 del D.Lgs. 81/2008 ma che, nella circostanza specifica aziendale, risultano scoperte per mancata nomina, dello stesso rappresentante, da parte dei lavoratori dipendenti dell’Azienda.
Ogni intervento in cantiere effettuato dagli RLST, anche se congiuntamente al tecnici del TESEF, è un ulteriore strumento di supporto completamente GRATUITO, sia per i lavoratori che per la aziende, mirato esclusivamente ad incrementare la sicurezza e la prevenzione nelle fasi del lavoro.
CARLO MANNI
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